Come previsto dall'art. 15 della Legge n. 183/2011 è vietato alle Pubbliche Amministrazioni rilasciare certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblico servizio.
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 sotto la personale responsabilità dei diretti interessati."