Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Modalità per l'esercizio di ACCESSO CIVICO ex D.Lgs 33/2013 novellato dal D.lgs 97 del 23/6/2016

L’accesso civico è il diritto “diffuso” ,ossia tutte le Persone fisiche e giuridiche sono titolate per richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.ed i., laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e non necessita di motivazione.

La richiesta va indirizzata al responsabile Aziendale della Trasparenza relativamente all’Accesso Civico Semplice per gli obblighi di legge previsti dalla normativa in oggetto.

Con il D.Lgs 97 del 23/6/2016 è stata introdotta una nuova forma di accesso civico, piu’ ampia, ai dati e documenti, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act ( FOIA),che consente di accedere non solo ai dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche per altri dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge. E’ nato così l’Accesso Civico Generalizzato che va richiesto direttamente al responsabile Struttura Relazioni Esterne (URE)

Nel caso di Accesso Civico Semplice , il responsabile Aziendale della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, preferibilmente predisposta sull’ apposito modulo pubblicato , verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione , provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione Trasparente”tramite il responsabile dell’obbligo di legge, oltre a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente . Nei casi di ritardo o di mancata risposta il Richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo aziendale che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Nel caso di Accesso Civico Generalizzato l’istante si rivolge invece al Responsabile Struttura Relazioni Esterne (URE), sempre utilizzando l’apposito modulo pubblicato,che a sua volta lo dirigerà all’Ufficio competente per materia e che si farà carico di reperire il documento richiesto.Quest’ultimo trasmetterà direttamente all’istante il documento e darà notizie al Responsabile URE dell’avvenuto riscontro positivo.

A CHI RIVOLGERSI PER ACCESSO CIVICO ( ex D.Lgs 33/2013) :
Responsabile Aziendale della Trasparenza :

Dott.ssa Chiara Lizzoli Cso Mazzini 18- 28100 Novara

E-mail: anticorruzione.resp@maggioreosp.novara.it

A CHI RIVOLGERSI PER ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ( ex D.Lgs 97/2016):

Responsabile Relazioni Esterne URE :

Dott.ssa Eleonora Cecot Cso Mazzini 18- 28100 Novara

E-mail: relazioni esterne@maggioreosp.novara.it
 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

Dott.ssa  Raffaella Garone

E-mail direzione.generale@maggioreosp.novara.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE Le richieste possono essere presentare in qualsiasi momento dell’anno.

REQUISITI Non sono richiesti requisiti e la richiesta non necessita di motivazione.

DOCUMENTAZIONE Le richiesta possono essere presentate sui moduli appositamente predisposti e presentate ai destinatari sopra indicati, tramite:

• posta elettronica all’indirizzo PEC : protocollo@pec.aou.no.it,

• posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità Novara, C.so Mazzini 18, 28100 Novara;

• fax al Protocollo Generale : 0321 3733414

• direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’AOU, sito in C.so Mazzini 18, 28100 Novara.

Contenuto inserito il 03-02-2017 aggiornato al 10-07-2023

Registro Accessi

Registro accessi anno 2023- primo semestre ex Det.1309/2016 ANAC

Registro accessi anno 2022 ex Det.1309/2016 ANAC

Registro accessi anno 2021 ex Det.1309/2016 ANAC

Registro accessi anno 2020 ex Det.1309/2016 ANAC

Registro accessi anno 2019 ex Det. 1309/2016 ANAC

Registro accessi anno 2018 ex Det. 1309/2016 ANAC

Registro accessi anno 2017 ex Det.1309/2016 ANAC

 

 

Contenuto inserito il 03-04-2018 aggiornato al 10-07-2023

Regolamento azinedale in materia di trasparena e accesso agli atti

Delibera n°608 del 20/06/2019

Contenuto inserito il 05-04-2018 aggiornato al 10-07-2020
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